NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
Numerose sono ormai le leggi che stabiliscono norme per la tutela dell'ambiente naturale e aumentano progressivamente i soggetti chiamati a farle rispettare.
Va però osservato che il rispetto della natura richiede poco sforzo da parte di quanti trascorrono il loro tempo libero in montagna; si tratta solo di essere consapevoli di quanta vita c'è intorno a noi imparando a conoscerla e assumendo il comportamento più opportuno per non danneggiarla.
Raccogliere e riportare a casa i propri rifiuti costa molto poco a chi ha fatto la fatica di portare in salita il necessario per un abbondante pic-nic.
Evitare schiamazzi e strepiti permette di godere degli splendidi suoni della montagna e consente di cogliere anche quei fruscii indicatori della presenza di qualche animale, possibile oggetto di interessanti osservazioni.
Non raccogliere fiori è un modo di poter godere anche in futuro delle splendide fioriture primaverili ed estive tipiche delle nostre Alpi e costa solo il mancato «bottino» costituito da un effimero mazzolino.
Non causare danni alla cotica erbosa ed alle piante è un segno di civiltà che non costa niente, ma permette all'ambiente di conservare quell'aspetto incontaminato che tanto ci attrae.
FLORA SPONTANEA PROTETTA
Frutti del bosco:
- Lampone (Rubus idaeus);
- Fragola (Fragaria vesca);
- Mirtillo (Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum).
La raccolta della flora spontanea, ivi compresi i funghi eduli ed i frutti del sottobosco, è ammessa con le limitazioni di quantità sottoelencate, salvo nuove disposizioni legislative.
Nei soli giorni pari del mese, oltre che nelle giornate del sabato, per ogni raccoglitore è consentita la raccolta di non più due kg. complessivamente di funghi commestibili; è vietato usare rastrelli ed altri attrezzi. E' fatto divieto di danneggiare le parti aeree del micelio, cioè la parte filamentosa sotterranea dei funghi. Il trasporto deve avvenire con cestini areati.
Per i frutti del sottobosco il quantitativo giornaliero è di 1 kg. Per la raccolta operata da più di cinque raccoglitori possono essere raccolti complessivamente 4 kg. di frutti.
TUTELA DELLA FAUNA MINORE
La distruzione, dispersione od alterazione di nidi di formiche del gruppo "Formica Rufa" o l'asportazione di uova, larve, bozzoli ed adulti, sono vietate. Le specie protette del gruppo "Formica Rufa" sono: formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyctena.
Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.
Dal 1° febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere Rana.
Dal 1° marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix.
Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a 2 kg. per persona.
La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono vietati.
La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d'acqua dolce (Astacus fluviatilis) sono vietati.
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