ATTIVITA' PRINCIPALI DEL DIFENSORE CIVICO
CHI E'
Il difensore civico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è stato istituito con deliberazione dell'Assemblea comunitaria n. 22 del 21.12.1993.
Il difensore civico è un'autorità pubblica incaricata di:
- tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini utenti dei servizi pubblici e destinatari delle attività e degli atti delle pubbliche amministrazioni per favorire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, buona amministrazione, equità;
- promuovere il buon andamento della pubblica amministrazione, rilevando inefficienze e disfunzioni nell'operato degli enti pubblici e proponendo agli organi competenti miglioramenti sul piano normativo, organizzativo, procedurale, gestionale, operativo.
In particolare, il difensore civico svolge la propria funzione nei confronti della Comunità Montana e dei Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana previa sottoscrizione di convenzione apposita così come previsto dallo statuto comunitario.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico svolge la sua attività in autonomia. Ogni anno, entro il 31 marzo, il difensore civico è tenuto a presentare all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale segnala i casi in cui si sono verificati ritardi e/o irregolarità e formula osservazioni e suggerimenti.
Il difensore civico esercita le sue funzioni:
- a richiesta dei soggetti interessati;
- di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
Riferimenti normativi:
- Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Statuto della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (art. 36) approvato con deliberazione dell'Assemblea n.2 nella seduta del 22.04.2004;
- "Regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico" approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 21.12.1993, per tutto quanto non in contrasto con il summenzionato Testo Unico e con lo Statuto comunitario vigente.
COSA PUO' FARE
- Il difensore civico ha poteri istruttori e di richiesta, di sollecitazione e di proposta nonché di segnalazione - agli organi competenti - delle anomalie, dei disservizi, dei ritardi, delle disfunzioni rilevate.
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In considerazione della questione sottoposta alla sua attenzione, il difensore civico può:
- chiedere informazioni e chiarimenti nonché prendere in esame ogni documento e/o provvedimento che l'ufficio competente ha in suo possesso (al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio);
- suggerire al cittadino un rimedio efficace e fornire indicazioni procedurali sulle iniziative da prendere nei confronti dell'ente o dell'ufficio interessato;
- indicare all'amministrazione una soluzione alternativa;
- raccomandare che sia modificata una procedura o un orientamento;
- riconoscere la pretesa dell'interessato inammissibile o infondata ed emettere il relativo provvedimento motivato di archiviazione.
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Inoltre, nei confronti della Comunità Montana e dei Comuni aderenti al servizio, il difensore civico può:
- convocare i funzionari responsabili del procedimento o del comportamento, al fine di esaminare insieme a loro la questione e fissare un termine di conclusione, dandone immediata comunicazione al cittadino o all'ente interessato;
- diffidare chi non rispetti il termine fissato affinché provveda;
- proporre l'attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari che impediscano o ritardino i suoi interventi.
- Il difensore civico non ha poteri decisionali diretti né poteri di annullamento dei provvedimenti amministrativi.
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Il difensore civico non può:
- intervenire nei confronti di un ufficio prima che il cittadino interessato l'abbia già contattato direttamente per esporre il problema o il reclamo;
- prendere decisioni sostituendosi all'ufficio competente;
- annullare decisioni di un ufficio;
- effettuare sopralluoghi e perizie tecniche;
- rappresentare e assistere in giudizio i cittadini.
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Il difensore civico non interviene in questioni riguardanti:
- rapporti e controversie tra privati;
- erogazione di energia elettrica e gas;
- imposte, tasse, canoni e tariffe statali e locali;
- infrazioni al codice delle strada;
- pratiche automobilistiche;
- postali.
La richiesta di intervento rivolta al difensore civico non interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi al TAR (salvo nei casi di lamentata lesione del diritto d'accesso), al Consiglio di Stato, al Giudice di pace, al Tribunale ordinario, al Capo dello Stato.
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